Novità in materia di vaccino Covid 19 e greenpass

A novembre 2021 e a gennaio 2022 sono intervenute delle modifiche in materia di vaccinazione apportate ai decreti-legge 44/2021 e 52/2021. Ecco alcune pillole sulle modifiche introdotte. 

A) Soggetti dai 50 anni in su

Sono aggiunti alla platea dei soggetti obbligati al vaccino (ad esempio gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario) anche coloro che hanno compiuto i 50 anni di età (anche se compiuti nel corso del 2022).

Tale obbligo vaccinale sussisterà sino al 15/06/2022, ferme restando eventuali proroghe. 

Pertanto, tali soggetti, per accedere ai luoghi di lavoro, dovranno essere in possesso di green pass rilasciato a seguito  

  • di ciclo vaccinale completo; 
  • di guarigione da COVID19 ma dopo quantomeno la somministrazione della prima dose di vaccino; 
  • avvenuta guarigione da COVID19 con contestuale cessazione dall’isolamento. 

 A decorrere dal 1° febbraio 2022, ai predetti soggetti che  

  • non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario, 
  •  o non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, 
  • o non abbiano effettuato la dose di richiamo  

sarà applicata una sanzione amministrativa di 100,00 €.  

L’irrogazione della sanzione è stata demandata dal Ministero della salute all’Agenzia delle Entrate che vi provvederà sulla base dell’elenco trasmesso dal Ministero stesso. 

 B) Università, istituti tecnici superiori, istituti di alta formazione

A decorrere dal 1° febbraio 2022 l’obbligo vaccinale si applica anche al personale di università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica e degli istituti tecnici superiori. Pertanto, anche per tali soggetti il rispetto dell’obbligo vaccinale costituisce requisito necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

C) Ingresso sul luogo di lavoro

Resta confermato che, sino al 31 marzo 2022, i lavoratori che siano privi della certificazione verde al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati senza, quindi, retribuzione ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il datore di lavoro non può considerare il suddetto comportamento disciplinarmente rilevante.   

 Dopo il quinto giorno di assenza di un lavoratore per i motivi di cui sopra, il datore di lavoro può sospenderlo per un periodo massimo di 10 giorni, rinnovabili sino al 31 marzo 2022, assumendo in sostituzione del lavoratore in questione un altro soggetto con contratto a tempo determinato. 

Scompare la dicitura “imprese con meno di quindici dipendenti” togliendo i dubbi sorti appunto con la precedente versione. 

Lo Studio è a disposizione per ogni informazione e consulenza.

Imola-Padova, 30 gennaio 2022

 

30 Gennaio 2022
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